Per uno straniero che intende vivere in Italia il riconoscimento dei titoli di studio ottenuti nel Paese di origine o in altri Paesi, è di grandissima importanza in quanto spesso è un requisito indispensabile per essere assunti o per partecipare ad un concorso o ad una selezione per un posto di lavoro.

COSA RICONOSCERE

  • Diplomi di Scuola secondaria di 1° e 2° grado
  • Diplomi Universitari
  • Dottorati di Ricerca
  • Titoli di Qualifica e Attestazioni di Iscrizione ad Albi Professionali

COSA FARE NEL PAESE DI ORIGINE:

Nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio è necessario:
  1. Tradurre in italiano il titolo di studio
  2. Legalizzare il titolo di studio
  3. Richiedere la dichiarazione di valore
Per poter essere validi in Italia, gli atti e i documenti conseguiti in paesi stranieri devono essere:
  • tradotti in italiano;
  • legalizzati.
TRADUZIONE
Il titolo di studio in originale deve essere tradotto in italiano e avere il timbro “per traduzione conforme”.

LEGALIZZAZIONE
Non sempre è necessario procedere con la legalizzazione. In alcuni casi la legalizzazione si può sostituire con l’apostilla (è una certificazione che rende autentico un atto pubblico). Se un cittadino straniero ha conseguito un titolo di studio in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Germania, il titolo necessita solo della traduzione e non della legalizzazione o dell’apostilla.

LA DICHIARAZIONE DI VALORE
La Dichiarazione di Valore è la descrizione ufficiale della qualifica che è stata conseguita nel paese di origine e verificata dalle Autorità italiane competenti.Va richiesta alla Rappresentanza Consolare italiana nel paese dove è stato prodotto il titolo di studio (Ambasciata di Italia e Consolato italiano).

COSA FARE IN ITALIA

GIUDIZIO DI EQUIVALENZA
In caso di diplomi di scuola secondaria superiore e di laurea di primo e di secondo livello, la competenza è attribuita alle Università e agli istituti di istruzione universitaria, i quali, fatti salvi gli accordi bilaterali o multilaterali, la esercitano nell’ambito della loro autonomia, in conformità ai rispettivi ordinamenti e in ossequio ai principi generali vigenti in materia (ufficialità del titolo finale e anni minimi di istruzione).

GIUDIZIO DI EQUIPOLLENZA:
  1. Il giudizio di equipollenza dei diplomi di laurea di primo e secondo livello spetta alla singole università che, entro 90 giorni dalla richiesta, possono rilasciare il corrispondente titolo italiano senza la richiesta di superare ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto o equipollenza diretta) oppure possono richiedere all’interessato di sostenere ulteriori esami per conseguire crediti aggiuntivi o di redigere delle relazioni per colmare la parte del curriculum studiorum non coperta dal titolo estero (abbreviazione di corso). Ai fini del rilascio del titolo italiano, le università devono accertare che:
    • il titolo estero sia un titolo ufficiale di primo o di secondo livello del sistema estero di riferimento;
    • il titolo consenta, nel sistema estero di riferimento, l’ingresso a corsi accademici di secondo o terzo ciclo;
    • il titolo sia corrispondente, sia sotto i profili della didattica e della ricerca (per esempio, numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.), sia per tipologia e ambito disciplinare ad un titolo di studio italiano.
  2. Il giudizio di equipollenza del dottorato di ricerca spetta al Ministero dell’istruzione previo parere del CUN.
  3. Il giudizio di equipollenza del diploma di scuola secondaria superiore spetta all’Ufficio scolastico.
I cittadini italiani e dell’Unione Europea possono autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, i titoli di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica. Al contrario, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazionee la condizione dello straniero.
EQUIVALENZA E EQUIPOLLENZA

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO

La domanda deve essere presentata direttamente al centro per l’impiego corredandola dei seguenti documenti:
  1. titolo di studio, tradotto e legalizzato;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
  3. documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
  4. dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione svizzera).
La documentazione va inviata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il quale entro 90 giorni deve emanare il provvedimento conclusivo e comunicarlo sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare un’istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

COSA È IL CIMEA?

Il CIMEA – Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche svolge dal 1984 la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale. In applicazione dell’Articolo IX.2 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea (comunemente detta Convenzione di Lisbona), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR ha affidato al CIMEA il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale. Obiettivo principale del CIMEA è quello di favorire la mobilità accademica in tutti i suoi ambiti, facilitando la comprensione degli elementi del sistema italiano e dei sistemi esteri di istruzione e formazione superiore e promuovendo i principi della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli.

Fonti: IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – FattiRiconoscere,
Ministero dell’Interno in collaborazione con Roma Capitale (Vademecum sul riconoscimento dei titoli di studio per cittadini di paesi terzi);

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