La legge europea 2019-2020 (legge 23.12.2021, n.238, pubblicata sulla G.U. n. 12 del 17.01.2022) prevede molte norme che, per attuare le disposizioni dell’UE o per recepire sentenze della Corte di giustizia dell’UE o per prevenirle nell’ambito di procedure di infrazione, dal 1° febbraio 2022 apportano significative innovazioni generali nel sistema italiano del diritto degli stranieri. Tra le altre innovazioni assume particolare importanza quella concernente la durata del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la sua validità quale documento di identificazione.

Durata decennale, rinnovabilità automatica e natura di documento di identificazione dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è sempre rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, ma è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza.
Per gli stranieri di età inferiore a diciotto anni la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.