Come richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche in Italia e diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per minori stranieri non in regola.

Come richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche in Italia

Il permesso di soggiorno per cure mediche è un documento che può essere richiesto da cittadini stranieri che si trovano in Italia e che necessitano di cure mediche particolari. Esistono tre modalità diverse per ottenere tale permesso:

  1. I cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia con un visto per cure mediche e i loro accompagnatori possono richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 36 del D.lgs. n. 286/98.
  2. I cittadini stranieri in Italia senza titolo di soggiorno, che versino in condizioni di salute di particolare gravità possono richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 comma 2 lettera d-bis del D.lgs. n. 286/98.
  3. Le donne straniere in Italia senza titolo di soggiorno in stato di gravidanza e per i sei mesi successivi alla nascita del bambino possono richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 comma 2 lettera d-bis del D.lgs. n. 286/98.

Per ottenere il visto di ingresso per cure mediche, il cittadino straniero residente all’estero che intende ricevere cure mediche in Italia deve rivolgersi alla Rappresentanza consolare italiana nel Paese d’origine. Inoltre, è necessaria la documentazione medico-sanitaria, comprensiva di documentazione medica rilasciata nel Paese di residenza che attesti la effettiva infermità, una dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata, l’attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta e la documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese sanitarie.

La durata del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ex articolo 36 è legata alla durata del trattamento terapeutico, attestato dalla certificazione sanitaria, in genere non superiore a un anno. Il rinnovo non può superare i sei mesi. In caso di gravidanza, la durata del permesso di soggiorno per cure mediche va dal periodo precedente al parto ai sei mesi successivi.

Infine, non è più possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso di lavoro.

Rimane la possibilità, a condizione che la legge lo consenta, di trasformare un permesso di soggiorno in permesso di lavoro.

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per minori stranieri non in regola con le norme sul soggiorno

Il diritto alla salute è universale e riconosciuto a tutti, indipendentemente dalla nazionalità o dallo status giuridico di residenza. In Italia, i minori stranieri non in regola con le norme relative al soggiorno e i minori non accompagnati hanno il diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fino al compimento del diciottesimo anno di età, come ribadito dalla nota del Ministero della Salute.

Tuttavia, in assenza di permesso di soggiorno o di residenza anagrafica, le aziende sanitarie dovranno procedere ad iscrizioni annuali, confermate alla scadenza, solo se il minore continua ad avere il domicilio e a soggiornare sul territorio regionale. La dichiarazione di domicilio dovrà essere resa dal genitore o, per i minori non accompagnati, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal gestore del centro di accoglienza.

Per i minori non accompagnati, non appena viene loro rilasciato il cedolino di richiesta del Permesso di soggiorno o il Permesso di soggiorno, l’iscrizione vale la durata dello stesso e permane anche in attesa del rinnovo del permesso eventualmente scaduto.

Il Ministero della Salute ha recentemente emanato una nota con cui ribadisce il diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN e individua specifici codici di esenzione dal ticket per tutti i minori, regolari, irregolari e minori non accompagnati. I nuovi codici validi su tutto il territorio nazionale sostituiranno quelli precedentemente istituiti dalla direzione regionale.

Per i minori non regolarmente soggiornanti, è stato istituito il codice di esenzione X23, che verrà assegnato al minore in fase di prima iscrizione al SSN, con validità fino al compimento dei 6 anni, oltre i quali, per dichiarato stato di indigenza e con assegnazione per la singola prestazione erogata, potrà essere applicato il codice di esenzione X01.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati, è stato individuato il codice di esenzione X24, che verrà assegnato in fase di prima iscrizione e sarà valido fino al compimento dei 18 anni di età.