Domande frequenti

Per determinare se esistono segnalazioni relative a una persona all’interno del sistema informativo Schengen (S.I.S.), è necessario effettuare una richiesta al Ministero dell’Interno. Per fare ciò, occorre inviare una richiesta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, Divisione N.SIS, situato al seguente indirizzo: Via di Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma.

Se desideri una nuova convocazione per la notifica del decreto di concessione, puoi inviare la tua richiesta tramite email ordinaria o tramite posta elettronica certificata (PEC). Ricorda di includere il numero della pratica e allegare una copia del tuo documento di identità.

È importante sottolineare che se la firma del decreto è avvenuta più di 6 mesi fa, sarà necessario svolgere ulteriori accertamenti. Solo una volta completati tali accertamenti, ti verrà inviata una nuova convocazione per la notifica.

A partire da giugno 2020, il decreto di concessione ex articolo 9 viene inviato dalla Prefettura al Comune di residenza tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il Comune si occupa della notifica del decreto e organizza il giuramento entro 6 mesi dalla ricezione, come stabilito dall’articolo 10 della legge 91/92.

Il decreto di concessione ex articolo 5 viene notificato personalmente al richiedente presso gli uffici della Prefettura. Riceverai una convocazione nella tua area personale. Sarà tua responsabilità consegnare la documentazione al Comune di residenza per procedere al giuramento.

Secondo la Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 prot. n.11050/M, se la risposta alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non arriva entro venti giorni e a condizione:

  • che la domanda sia stata presentata nei termini;
  • sia stato accertato che tutti i documenti richiesti sono stati presentati;
  • sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo,

il cittadino straniero potrà presentare l’assicurata postale, che dimostra la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, oppure o il cedolino rilasciato dalla Questura.

In questo periodo di attesa, il cittadino straniero può cambiare la residenza, rinnovare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e usufruire di tutte le prestazioni socio-assistenziali e previdenziali.

Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, anche se scaduto, e della ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo, può lasciare il territorio dello Stato e farvi ritorno, presentando la ricevuta e nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla legge.

Permangono, invece, le restrizioni alla circolazione nell’area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale.

Con la la Circolare n. 95 l’INPS ha introdotto alcune modifiche alla normativa per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, peri familiari residenti in Paese terzo in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022.

Per ulteriori informazioni vai al sito dell’INPS.

  • Leggermente diverso è il concetto del passaporto AIRE in Italia.  È un po’ come se la posizione venisse ribaltata: si tratta infatti di richiedere un passaporto in Italia avendo la residenza all’estero.
  • Casi emblematici sono quelli degli italiani residenti a Londra: spesso i ritardi dovuti alla mole di richieste ricevute dall’ambasciata di Londra in seguito alla Brexit, hanno portato gli italiani a preferire la soluzione della richiesta di passaporto in Italia.
  • Un cittadino italiano iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) infatti acquisisce a tutti gli effetti la residenza straniera.
  • Questo non impedisce di poter richiedere il passaporto in Italia secondo la normale procedura di richiesta passaporto presso la Questura italiana.
  • Semplicemente, si allungheranno i tempi di rilascio del documento perché la questura italiana dovrà chiedere il nulla osta all’ambasciata di residenza (il paese in cui si è iscritti all’AIRE).
  • Il visto d’ingresso – salvo i casi di esenzione – che va richiesto presso la rappresentanza
consolare italiana nello stato d’origine o residenza dello straniero
  • Il possesso di documentazione idonea a testimoniare lo scopo e le condizioni
del soggiorno
  •  Mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il viaggio di ritorno nel paese di provenienza
  • Indicazione delle finalità del viaggio e delle condizioni dell’alloggio.
  • Visto d’ingresso (salvo i caso di esenzione o forza maggiore) che va richiesto presso la
rappresentanza consolare italiana nello stato di origine o di residenza dello straniero
  • Il possesso documentazione idonea a testimoniare lo scopo e le condizioni
del soggiorno
  • Mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il viaggio di ritorno nel paese di provenienza
  • Indicazione delle finalità del viaggio e delle condizioni dell’alloggio, eccezion fatta per i permessi per motivi di lavoro.

Va richiesta al proprio istituto di credito (Banca) o ad una assicurazione del ramo cauzioni.

L’ospitalità è l’offerta da parte di un privato di una qualsiasi forma di alloggio ad uno “straniero o apolide”. L’ospitante deve darne comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione di presenza è resa dai cittadini stranieri che vogliono soggiornare in Italia per
motivi di turismo, studio, affari e visite per un periodo non superiore a 90 giorni (soggiorno breve).

Che sostiene o è sostenuto economicamente.

Sono considerati familiari a carico coloro il cui reddito annuale non supera i 2.840,51 euro lordi.

Per effettuare l’iscrizione al SSN il cittadino straniero deve recarsi presso gli sportelli della ASL dove ha la residenza o in assenza della residenza, nel territorio dove ha effettiva dimora.

Occorre rivolgersi alla propria ASL (Uffici amministrativo) di appartenenza e presentare i seguenti documenti:

  • Codice Fiscale (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate),
  • Certificato di Residenza oppure autocertificazione dove si dichiara la residenza nella località e all’indirizzo indicati nel permesso di soggiorno.

Prendendo appuntamento (serve lo spid) online – agenda CIE – con congruo anticipo.  È necessario a tal fine essere iscritti all’Anagrafe.

È il diritto di uscire dal territorio nazionale, di conseguenza un documento che non è valido per l’espatrio, non ha validità al di fuori del territorio nazionale.

  • Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale ovvero dove la persona ha deciso di fissare la sede principale dello svolgimento della propria vita privata.
  • Domicilio: è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
  • Dimora: il luogo dove la persona si trova soltanto occasionalmente (ad esempio, camera d’albergo).

Serve per le richieste di ricongiungimento familiare e di assunzione lavorativa.

SPID- Sistema unico di identità digitale.
Si tratta in pratica di un sistema di autenticazione basato sul riconoscimento dell’utente, che serve ad usufruire di determinati servizi e prestazioni accedendo con credenziali (utente e password) a tutti siti della Pubblica amministrazione, quali ad esempio: INPS, Poste, Agenzia delle Entrate ecc.

Consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a favore dei non abbienti che intendono promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice e il cui reddito annuo non superi gli 11.369,24 euro.

Per saperne di più

La Prefettura invia una lettera di preavviso di rigetto in mancanza della documentazione o dei requisiti richiesti, ad esempio il requisito della residenza se il cittadino non dimostra la residenza legale e continuativa per un periodo di dieci anni. Dal giorno della notifica l’interessato ha 10 giorni di tempo per presentare ricorso scritto e allegare tutta la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
Questi 10 giorni sono fondamentali per:

    • Capire le motivazioni del preavviso di rigetto
    • Individuare la documentazione mancante
    • Individuare se alcuni dei documenti già presentati sono incompleti o non aggiornati
    • Recuperare ogni documento utile per dimostrare alla Prefettura un reddito adeguato.

In pratica o si riesce a trovare una soluzione nei 10 giorni oppure la la domanda può essere respinta.
Il ricorso contro il diniego della cittadinanza  deve essere proposto di fronte all’autorità giudiziaria competente entro 60 giorni dal diniego  della concessione della cittadinanza.

La professione regolamentata è, ai sensi della Direttiva europea, una professione il cui esercizio è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale (titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza professionale) conseguita in un altro Stato membro.

È una professione che può essere esercitata senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Non c’é l’obbligo di iscrizione ad un albo professionale.

Dipende dall’uso che devi farne e della professione che intendi esercitare. Per saperne di più leggi il testo completo – Vai all’articolo

Qual è la novità?
La conversione del permesso di soggiorno per studio in lavoro non è più soggetta alle quote annuali (art. 5, comma 5).

Quando posso fare domanda?

  • In qualsiasi momento dell’anno.
  • Prima della scadenza del permesso attuale.
  • Anche senza aver concluso il corso di studio.
  • Previa sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 3, comma 4).

Cosa può fare un cittadino straniero a cui è stata concessa la cittadinanza italiana ma il cui permesso di soggiorno è scaduto nel frattempo?

Un cittadino straniero è considerato regolarmente soggiornante se presenta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno prima della sua scadenza e comunque non oltre 60 giorni dalla stessa, come indicato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 42 del 17 novembre 2006.

Pertanto:

  • Se il permesso di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, il cittadino è da considerarsi ancora regolarmente soggiornante.

Se la procedura per l’acquisto della cittadinanza italiana si conclude entro i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso, non sarà necessario procedere al rinnovo.

Posso richiedere l’iscrizione anagrafica utilizzando la ricevuta rilasciata da Poste Italiane per il primo rilascio del permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di rinnovo di un permesso scaduto?

Sì, il cittadino straniero può richiedere l’iscrizione anagrafica nei seguenti casi:

  1. Permesso di soggiorno valido:
    • Se il cittadino possiede un permesso di soggiorno valido, è necessario allegarne una copia alla domanda.
  2. Permesso di soggiorno in fase di rinnovo:
    • Se il permesso è in fase di rinnovo, bisogna allegare sia una copia del permesso scaduto che la ricevuta rilasciata da Poste Italiane o dalla Questura che attesta la presentazione della richiesta di rinnovo.
  3. Primo rilascio del permesso di soggiorno:
    • Se il cittadino è in attesa del primo permesso di soggiorno, è sufficiente allegare la ricevuta fornita dall’ufficio postale che dimostra l’avvenuta richiesta.

L’iscrizione anagrafica può quindi essere richiesta anche durante l’attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Nota: Questa possibilità non è valida per tutte le tipologie di permesso di soggiorno previste dalla legge. Si consiglia di verificare i requisiti specifici applicabili al proprio caso.

Le nuove regole stabiliscono che il “preavviso di rigetto” (articolo 10-bis del Testo unico sull’immigrazione) non si applica ai visti di lunga durata, cioè superiori a 90 giorni.
Questo significa che, se il visto di ingresso viene revocato, anche il permesso di soggiorno collegato può essere rifiutato o revocato.

Se hai un visto nazionale di lunga durata, puoi viaggiare liberamente nei Paesi dell’area Schengen, come se avessi un permesso di soggiorno.
Con questo visto, puoi visitare altri Stati Schengen per un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni, ma solo se rispetti le regole di ingresso stabilite.

Un cittadino straniero può ottenere il visto per cure mediche in Italia se soddisfa i seguenti requisiti:

  • Deve presentare una dichiarazione dalla struttura sanitaria italiana che specifica il tipo di cura, la data di inizio e la durata prevista del trattamento.
  • È necessario depositare una somma a titolo cauzionale.
  • Deve essere disponibile vitto e alloggio in Italia per il periodo di convalescenza del paziente.

La richiesta per il visto, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche può essere fatta non solo dall’interessato, ma anche da un familiare o da chiunque abbia interesse.

Sì, anche l’accompagnatore dello straniero che riceve cure mediche può ottenere il visto, purché disponga di sufficienti mezzi economici.

  1. I cittadini dell’Unione Europea hanno sempre diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)?
  • No. La sola cittadinanza comunitaria non garantisce automaticamente l’iscrizione al SSN. Ad esempio, il cittadino UE/SEE presente in Italia per motivi di turismo o per cure mediche non ha diritto all’iscrizione, a meno che non possieda la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o un documento equivalente rilasciato dallo Stato di origine. In assenza di questi, dovrà pagare interamente le prestazioni sanitarie ricevute.
  1. Cosa succede ai cittadini comunitari che si trovano in condizioni di povertà e senza copertura sanitaria?
  • I cittadini UE presenti in Italia da oltre 3 mesi, in condizioni di povertà o marginalità sociale, privi della TEAM o di un’assicurazione sanitaria privata e che non possono accedere all’iscrizione al SSN (né obbligatoria né volontaria), hanno comunque diritto alle cure essenziali. Possono recarsi presso gli sportelli distrettuali ASL per ottenere il tesserino ENI (Europeo Non Iscritto), che consente l’accesso alle cure e ha validità semestrale, con possibilità di rinnovo.