Accertamento delle generalità per l’acquisizione della cittadinanza italiana

È necessario che la conformità tra le generalità riportate sull’atto di nascita del Paese di origine del richiedente e quelle contenute nel suo passaporto, e in tutti i documenti rilasciati a partire dal permesso di soggiorno – oltreché, ovviamente, nel certificato penale dello Stato di provenienza – sia sempre attentamente verificata.

Il principio appena descritto trova applicazione nel caso di coniugi stante che in molti Paesi le donne all’atto del matrimonio assumono il cognome del marito.

Il certificato di nascita, dello Stato estero presentato con la domanda ha lo scopo di provare l’identità del titolare. Contiene i suoi dati anagrafici completi, nonché, mediante annotazioni marginali, fatti o atti, giuridicamente rilevanti, intervenuti dopo la nascita per modificare o integrare i dati identificativi.

L’efficacia legale dell’atto di nascita vale anche nell’ipotesi del nome ‘patronimico’, che acquista valore di secondo nome proprio.

Se la legge dello Stato di origine non prevede annotazioni marginali all’atto di nascita, sarà possibile produrre anche l’atto di matrimonio.

Da tale atto deve risultare chiaro che i dati anagrafici riportati nell’atto di matrimonio corrispondono a quelli contenuti nell’atto di nascita, cioè che si tratta dello stesso soggetto.