Il 9 febbraio 2022 l’INPS ha reso nota una circolare che migliora parzialmente il Decreto legislativo 230/21per quanto riguarda   l’accesso degli stranieri all’assegno unico

La circolare accoglie alcune richieste dell’ASGI e delle associazioni e organizzazioni sindacali riconoscendo l’assegno unico anche:

  • ai titolari di protezione internazionale
  • agli apolidi
  • ai titolari di carta blu
  • ai cittadini di Marocco, Algeria, Tunisia in forza dei rispettivi accordi euromediterranei
  • ai familiari extra UE di cittadini dell’Unione
  • ai titolari di permesso per ricongiungimento familiare
  • ai titolari di permesso per lavoro autonomo

Se l’inclusione delle prime sei categorie di cittadini era già prevista, l’inserimento dei titolari di permesso per lavoro autonomo è una novità rispetto al testo legislativo.

Quanto all’altro punto in discussione, cioè la residenza biennale e i suoi requisiti sostitutivi(avere la titolarità di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi) la Circolare consente di percepire l’assegno per tutto l’anno di riferimento.

 

Il richiedente privo della residenza biennale che presenta la domanda dimostrando un rapporto d lavoro di sei mesi percepirà l’assegno fino al termine dell’anno di riferimento della domanda (la domanda va infatti ripetuta ogni anno) e non fino al cessare del rapporto di lavoro.

Resta confermato che i figli da considerare sono quelli inclusi nell’ISEE e pertanto quelli che fanno parte del nucleo familiare e a questo punto i familiari residenti all’estero, sia italiani che stranieri, non potranno più essere inclusi nel calcolo.

 

Infine, la circolare precisa che:

  • il premio alla nascita (800 euro) continua ad essere riconosciuto per le nascite fino al 28.2.2022 e per le gravidanze giunte al 7^ mese fino al 31.12.2021
  • l’assegno di natalità continua ad essere riconosciuto per i nati fino al 31.12.2021
  • l’assegno per i tre figli minori è pagato per gennaio e febbraio e poi è soppresso
  • le detrazioni fiscali per familiari a carico cessano di essere applicate con il 28.2.2022

Resta dunque confermato che le prestazioni non eliminate dalla nuova disciplina sono solo il bonus asili nido, l’assegno di maternità di base, la carta della famiglia.

Fonte: ASGI