Nel 2021 sono state introdotte alcune modifiche alle prestazioni sociali erogate dallo Stato. Con le nuove disposizioni le seguenti prestazioni a far tempo dal 1° luglio 2021 verranno assorbite dall’assegno unico di famiglia:

      • Quanto all’asilo nido – art.1 comma 355 L.11.12. 2016 n. 232

        L’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro (e delle altre categorie indicate al par. 6) appare illegittima sia perché la legge istitutiva delegava al DPCM solo
        “le disposizioni necessarie all’attuazione del presente comma”
        e non la limitazione degli aventi diritto; sia perché la prestazione è destinata ad alleviare il carico familiare e dunque rientra tra le “prestazioni familiari” di cui all’art. 3 Regolamento 883/04, con conseguente soggezione alla clausola di parità prevista dalla direttiva 2011/98.
        Tale tesi è stata accolta dal Tribunale di Milano che ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dalla prestazione degli stranieri privi del permesso di lungo periodo e ha ordinato all’INPS e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di consentire l’accesso alla prestazione a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti.
        Chi aveva visto rigettare la domanda può ora rivolgersi all’inps chiedendo il riesame della posizione. L’INPS accoglierà la richiesta rimborsando le somme pagate per le rette del nido (o l’importo corrispondente in caso di bimbi con disabilità).

      • Assegno al nucleo familiare (ANF): la questione dei familiari residenti all’estero

        La questione è giunta in Cassazione che ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se il diverso trattamento per italiani e stranieri è conforme alle clausole di parità contenute nelle direttive 2003/109 e 2011/98.
        La Corte di Giustizia UE, con due sentenze del 25 novembre 2020, ha messo fine all’anomalia del regime italiano sugli assegni familiari sancendo che  tale diversità di trattamento è in contrasto sia con la direttiva 109/2003, sia con la direttiva 2011/98. Purtroppo, l’INPS non ha ancora emanato disposizioni per adeguarsi alle sentenze della Corte UE e pertanto, al momento, è ancora necessario, al fine di ottenere la prestazione, ricorrere al giudice, dopo aver presentato domanda e proposto il ricorso amministrativo.
        Anche questa prestazione verrà assorbita dall’assegno unico di famiglia con effetto dal 1º luglio 2021 (o dalla data successiva in cui il nuovo assegno entrerà effettivamente in vigore).
        Si segnala tuttavia che la Corte di Cassazione, davanti alla quale erano ripresi i giudizi a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia UE, ha ritenuto di non disapplicare la norma nazionale, ma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6 bis DL 69/1988 nella parte in cui prevede modalità di calcolo meno favorevoli (rispetto agli italiani) degli assegni al nucleo familiari per i lavoratori stranieri titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo (ordinanza 9378) e del permesso unico lavoro (ordinanza 9379).
        La questione passerà quindi ora al vaglio della Corte Costituzionale.
        È quindi presumibile che fino alla decisione della Corte, l’INPS continuerà a negare la applicazione delle sentenze europee e a negare la prestazione con il conseguente onere per i cittadini stranieri di instaurare i giudizi.

      • Il Reddito di emergenza (art. 82 DL 19.5.2020 n. 34)

        Tale prestazione è stata prorogata anche nei mesi successivi, stante la proroga contenuta nel “Decreto Sostegni” (d.l. 41/2021). Il messaggio INPS n. 1378 del 1° aprile 2021 fornisce indicazioni sulle modalità e i termini di presentazione della domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Non sono previste limitazioni per titolo di soggiorno, ma il requisito della residenza (ove interpretato nel senso di iscrizione anagrafica) determina le stesse esclusioni di cui si è detto a proposito dei buoni spesa (escludendo così i senza fissa dimora, i richiedenti asilo, gli stranieri irregolari, o anche chi si trovasse “bloccato”, a causa del lockdown in un Comune diverso da quello ove era iscritto all’anagrafe).