Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2020.

 

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità(art. 1 del decreto).

Nell’ambito della quota massima indicata all’art.1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità. Tale quota è così ripartita:

  1. Sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. E’consentito l’ingresso in Italia nell’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
  1. Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico alberghiero, 6.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
  2. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
  3.  1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Nell’ambito della quota prevista all’art. 2, è altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  1. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  2. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  3. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Nell’ambito della quota di cui all’art. 2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

  1. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  2. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

È consentito inoltre l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo,  di 500 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  1. imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  2. liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  3. titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  4. artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  5. cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle ore 9,00 del 13 ottobre 2020 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nelle quote indicate all’art. 3, comma 1, lett. a) e all’art.4 del DPCM 7 luglio 2020, dalle ore 9,00 del 22 ottobre 2020, decimo giorno successivo alla Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.

Si rammenta che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.

I modelli da utilizzare per l’invio della domanda sono i seguenti:

  • Modelli A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela,
  • Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
  • Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
  • Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
  • Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato,
  • Modello LS1 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato domestico,
  • Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro autonomo,
  • Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI).
  • Modello B2020 richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turisticoalberghiero.

LAVORO STAGIONALE

Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 6 DPCM 7 luglio 2020).

La quota di cui al comma 3 dell’articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, BosniaHerzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 3, comma 1, lett. a) del decreto).

Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del citato articolo, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Come già chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.

Inoltre, nell’ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, è riservata – a titolo di sperimentazione ed al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita – una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari dei Paesi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:

Cia

Coldiretti

Confagricoltura

Copagri

Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).

La restante quota di 12.000 unità (di cui 1.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita sempre a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.

Al riguardo si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti (anche appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco indicato nell’art. 3 – comma 1, lett.a) del decreto in oggetto). Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall’articolo 24, comma 9 del T.U.I. un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle ore 9,00 del 13 ottobre 2020 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (mod. C–STAG) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID, come sopra descritto, per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 4, dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2020, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.

Le procedure riguardanti l’accesso degli utenti, l’invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).

 

PROTOCOLLI DI INTESA

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 394/99, firmatarie dei Protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. I Protocolli sono aperti all’adesione di altre associazioni interessate.

Da ricordare infine che alcune modifiche al c.d. decreto di accoglienza e alla legge sulla cittadinanza sono state introdotte con il decreto-legge del 21 ottobre 2020,n. 130.