Le domande di emersione ex art. 103, co. 1, d.l. n. 34/2020 devono essere evase entro un dato termine. Se così non fosse si attribuirebbe alla Pubblica Amministrazione un potere arbitrario tipico degli Stati non democratici determinando inoltre  una lesione dell’art. 24 della Costituzione.

 

Il TAR della Lombardia, sollecitato da un ricorso del giugno 2021, ha deciso che decorsi più di trenta giorni dalla domanda dell’interessato, il silenzio  dell’Amministrazione deve essere considerato illegittimo. Ne deriva che la Prefettura competente, tramite lo Sportello unico dell’immigrazione, è obbligata a provvedere sull’istanza diinteresse del ricorrente entro e non oltre trenta giorni  dalla comunicazione.