Il decreto-legge 130/2020 ha modificato alcune disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Conversione permessi di soggiorno
I permessi di soggiorno che potevano essere convertiti, tramite specifica richiesta, in permessi per lavoro erano:
- i permessi rilasciati per motivi di studio e formazione;
- i permessi rilasciati per motivi di protezione sociale;
- i permessi rilasciati per lavoro stagionale;
- i permessi rilasciati per formazione professionale;
- i permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo in caso di perdita del familiare avente i requisiti per il ricongiungimento o in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio (possibilità rivolta anche al figlio, purché maggiorenne ed impossibilitato all’ottenimento della carta di soggiorno)
Con le nuove disposizioni, la richiesta potrà essere inoltrata anche per:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale
b) permesso di soggiorno per calamità
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva
d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, ad eccezione del caso in cui lo straniero fosse precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo
e) permesso di soggiorno per attività sportiva
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi
h) permesso di soggiorno per assistenza minori
Per quanto riguarda il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale:
a) Il respingimento della richiesta e l’espulsione non sono previsti se sono presenti il rischio di trattamenti inumani e degradanti e di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare
b) Il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato dal Questore, anche nel caso in cui sia presentata una richiesta di permesso di soggiorno e ricorrano i requisiti riportati ai commi 1 e 1.1.
Inoltre, il richiedente protezione internazionale, titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo o in possesso della ricevuta, può essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente.
Procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e modifiche alle tempistiche per le procedure accelerate
Non potranno essere esaminate in via prioritaria le domande presentate da richiedenti trattenuti nei centri e in strutture di Permanenza per il Rimpatrio o provenienti da Paesi di origine sicuri. In relazione alle procedure accelerate sono state inserite due casistiche:a) Risposta da parte della Commissione Territoriale entro cinque giorni dal ricevimento della domanda per le domande reiterate; per le domande presentate da richiedenti sottoposti a procedure penali quando ricorrono le condizioni previste dal decreto legislativo 18 ottobre 2015, ovvero il soggetto sia stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati.
b) Audizione da parte della Commissione Territoriale entro sette giorni e conseguenziale risposta nei successivi due giorni per le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattamento presso i punti di crisi, ovvero nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio; per le domande presentate direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per elusione o tentativo di elusione dei controlli; per le domande presentate da richiedenti provenienti da Paesi designati di origine sicura; per le domande infondate; per le domande presentate successivamente il fermo per condizioni di soggiorno irregolare con lo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Le domande reiterate presentate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dovranno essere trasmesse al Presidente della Commissione Territoriale che procederà all’esame entro tre giorni e, qualora non emergessero nuovi elementi, ne dichiarerà l’inammissibilità I termini per la presentazione del ricorso per le procedure accelerate sono stati dimezzati (quindici giorni) Inoltre, per le domande presentate da richiedenti sottoposti a procedimenti penali, l’effetto sospensivo del ricorso non si realizza se:
1) il soggetto è trattenuto nei punti di crisi, ovvero nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio
2) viene decretata inammissibilità della domanda di riconoscimento della protezione internazionale
3) viene emesso un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza
4) viene emesso un provvedimento nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28-bis
5) viene emesso un provvedimento di rigetto relativo alla domanda di cui all’articolo 28-bis.
Ulteriormente, né l’istanza cautelare né il ricorso sospendono la decisione amministrativa, in due casi:
1) in presenza di un provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale (se la seconda istanza presentata risulta identica alla prima)
2) in presenza di una dichiarazione di inammissibilità della domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio.
Gli effetti del provvedimento della Commissione Territoriale possono essere sospesi quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni o quando intervengono nuove informazioni.
Il tribunale in composizione collegiale deve pronunciarsi entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione, durante i quali non è possibile procedere al rimpatrio del cittadino straniero.
Trattenimento
Il termine del trattenimento è stato ridotto da 180 a 90 giorni, prorogabile per altri 30 giorni.
Lo straniero già trattenuto presso strutture carcerarie per un periodo di tempo di 90 giorni, potrà essere trattenuto per un massimo di altri 75 giorni qualora ricorrano determinate fattispecie.
Il richiedente asilo trattenuto nei c.d. hotspot ai fini dell’accertamento dell’identità o cittadinanza, qualora non venga effettuato l’accertamento suddetto, potrà essere trattenuto presso un C.P.R. ai fini di determinarne l’identità per un massimo di 120 giorni qualora sussistano determinate fattispecie.
Vengono ricondotti nei casi di trattenimento anche colore che:
1) abbiano ricevuto un diniego dello status di rifugiato o che siano stati esclusi dallo status di protezione sussidiaria
2) presentino una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento
3) riportino condanne anche non definitive per reati rilevanti per il diniego dello status di rifugiato e/o esclusione dello status di protezione sussidiaria