Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana.
Resta in vigore la norma che prevede un limite massimo del 30% per classe degli alunni con cittadinanza non italiana e scarsa conoscenza della lingua.
Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 251/2007 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione online. È infatti possibile generare un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvederanno a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.




