L’articolo 7 della legge del 1912 garantisce ai figli degli emigrati italiani il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti.
Il figlio di cittadini italiani nato all’estero mantiene la cittadinanza italiana acquisita alla nascita anche se il proprio genitore fosse incorso nella perdita dello status di cittadino italiano. L’interessato può rinunciare alla cittadinanza al raggiungimento della maggiore età.
L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza; i residenti all’estero devono essere affiancati dall’Ufficio consolare territorialmente competente.
E’ necessario accertare la discendenza da avo italiano (senza limiti di generazioni) e il mantenimento da parte dell’avo della cittadinanza italiana almeno fino alla nascita del discendente.
La naturalizzazione o la mancata naturalizzazione dell’avo devono essere provate mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera.
E’ necessario dimostrare la discendenza dall’avo tramite gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; gli atti devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.
La trasmissione della cittadinanza può avvenire anche per via materna per i figli nati dopo il 1/01/1948.
Il discendente e l’avo devono dimostrare mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane, di non aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
L’intera documentazione sopra esposta deve essere presentata all’Ufficio consolare dall’interessato.