L’ordinamento italiano prevede misure di sostegno anche a favore delle donne straniere che diventano mamme in Italia secondo i requisiti di seguito elencati.

 

Assegno di maternità di base

La prestazione è erogata in relazione alla nascita di un figlio o all’ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. Il reddito massimo fissato è di circa € 17.416,66. La domanda deve essere presentata dalla madre entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore. Ne hanno diritto le madri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, le madri extra UE familiari di cittadini dell’Unione, le titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le madri titolari di un permesso unico di lavoro (comprende anche il permesso per famiglia)

 

Assegno di maternità per lavoratrici atipiche

La prestazione è rivolta a donne lavoratrici che abbiano requisiti contributivi insufficienti per accedere alla indennità di maternità ordinaria. Sono necessari o tre mesi di contribuzione nel periodo tra i 18 e i 9 mesi antecedenti il parto, oppure tre mesi di lavoro anche in periodi antecedenti purché non siano passati più di 9 mesi tra la perdita del trattamento di disoccupazione e la data del parto. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita. La prestazione è riconosciuta ai titolari di permesso di lungo periodo.

 

Assegno per nuclei familiari numerosi

La prestazione è rivolta alle famiglie con almeno tre figli di minore età e un reddito ISEE non superiore a €8.788,99 (riferito al 2020). L’importo erogato non è soggetto a tassazione e perdura sino a che vi siano nel nucleo tre figli minori. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza e può essere inoltrata da entrambi i genitori entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione. Il diritto è riconosciuto ai titolari di permesso di lungo periodo e ai familiari extra UE di cittadini dell’Unione. Pur se non specificato adeguatamente, il diritto è rivolto anche ai titolari di permesso unico di lavoro

 

Assegno di natalità

La prestazione è rivolta alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo dopo il 1° gennaio 2015. Per i figli nati fino al 31.12.2017 l’assegno viene corrisposto sino al terzo anno di vita del bambino o fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottivo; per i nati dopo il 21.12.2017 l’assegno è corrisposto per un solo anno. Dal 2020 è stato abolito il limite massimo di reddito per accedere alla prestazione. La domanda deve essere presentata all’INPS da uno dei due genitori entro 90 gg dalla nascita o anche successivamente, ma in tal caso il diritto decorrerà dalla domanda e non dalla nascita. Ne hanno diritto i lungo soggiornanti, i titolari di protezione internazionale e i familiari extra UE di cittadini dell’Unione. Chi si trovi in una situazione diversa da quelle succitate deve ricorrere al giudice per vedersi riconosciuto il suo diritto.

 

 

Premio alla nascita

La prestazione prevede un’erogazione di € 800 una tantum, non soggetta a tassazione, prevista per tutte le mamme che si trovino dopo il 1.1.2017 al settimo mese di gravidanza. Non è dichiarata nessuna limitazione in ragione del titolo di soggiorno. Attualmente la scadenza della prestazione è prevista per il 31.12.2020 e la domanda deve essere presentata dalla madre interessata entro un anno dalla nascita del figlio.