L’ULSS 3 Serenissima di Chioggia ha iscritto al Sistema Sanitario Regionale una
signora inoccupata familiare extra UE di cittadino UE.
Dopo la decisione della Corte d’Appello di Venezia che ha riconosciuto il diritto
all’iscrizione obbligatoria ex art. 34 TUI ritenendo sufficiente la condizione di
disoccupazione, arriva la conferma dall’USSL 3 Serenissima.
È possibile a questo punto affermare con certezza il definitivo superamento della
distinzione tra “inoccupati” e “disoccupati” per quanto riguarda il diritto all’iscrizione
obbligatoria al sistema sanitario regionale.
La decisione si pone in linea con l’ormai consolidata interpretazione secondo cui non sussiste più alcuna distinzione tra disoccupati e “inoccupati” a seguito del d.lgs 150/2015 ( Trib. Brescia n.630/2019, Corte d’Appello Milano n.1626/2018, Trib. Roma R.G. 33627/16 del 17.02.2017 e R.G. 40785/17 del 13/06/2018), peraltro riconoscendo che la DID deve ritenersi perfezionata già a partire dall’inoltro telematico presso l’apposito portale ANPAL, stante l’espressa previsione di cui all’art.13 d.lgs 150/2015.
Ma la Corte è andata ben oltre, pronunciandosi su tutte le ulteriori argomentazioni proposte dal cittadino straniero, dando così luogo ad un precedente importante per l’interpretazione di altre rilevanti questioni di più generale portata.
Viene infatti chiarito che il mero possesso di un “permesso unico lavoro” dà diritto all’iscrizione al SSN a prescindere dal fatto che esso sia stato rilasciato per motivi familiari al parente entro il 2° grado di cittadino italiano, sulla base di quanto disposto dall’art.19 T.U.
È stato inoltre puntualizzato che il recepimento della Direttiva 2011/98/UE (che riguarda i permessi che consentono di lavorare) è avvenuto senza alcuna previsione di restrizione nei confronti dello straniero legalmente soggiornante con riferimento alla iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Anche a prescindere da quanto sopra, viene pure riconosciuto il diritto di iscrizione al SSN in base alla mera condizione di familiare a carico (regolarmente soggiornante) poiché ciò è espressamente previsto dall’art.34 T.U., senza distinzione, quindi, tra familiari di cittadini italiani o di cittadini extracomunitari, laddove il familiare a carico, da dichiarare come tale secondo la normativa fiscale (art. 12, co.1 lett.d, del D.P.R., 22/12/1986 n° 917), viene identificato mediante rinvio all’art. 433 c.c. (coniuge; figli anche adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali). Una diversa interpretazione, riferita ai soli familiari stranieri, costituirebbe infatti una palese discriminazione.
Last but not least, la Regione Veneto ha sinora espressamente disconosciuto il carattere vincolante del noto Accordo Stato Regioni sottoscritto il 20.12.2012, contenente minuziose prescrizioni sulla varia casistica in cui è riconosciuto automaticamente il diritto di iscrizione al SSN, sostenendo che esso sarebbe inefficace in quanto necessiterebbe di una sua formale ratifica, che invece ha scelto – come molte altre regioni, purtroppo – di non deliberare. La Corte ne dichiara per contro la diretta efficacia vincolante, trattandosi di accordo espressamente raggiunto ai sensi dell’art. 4 d. lgs. n. 281/97, la cui formulazione non comporta né ammette la necessità di successive ratifiche da parte degli organi regionali, sicché l’ente locale non poteva sottrarsi agli obblighi già pattuiti.