Conversione patente estera

(Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.

Conversione patente comunitaria 

Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la residenza normale.

Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l’esecuzione di una missione a tempo determinato.

La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.

Le patenti di guida rilasciate da Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell’Unione europea può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l’aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell’Unione europea deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest’obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.

Dove posso richiedere la conversione della patente comunitaria?

Presso l’Ufficio Motorizzazione Civile

  • domanda su modello TT2112 disponibile
  • attestazione di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalle norme comunitarie:
  • se NON c’è l’obbligo di effettuare la visita medica di idoneità psicofisica:
    • 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;
  • patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
  • codice fiscale in originale e in fotocopia

La foto può essere autenticata:

  • direttamente allo sportello dell’Ufficio, se è l’interessato a presentare la domanda;
  • presso gli Uffici comunali, utile nel caso si voglia delegare qualcuno alla presentazione della domanda.

L’autenticazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.

Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’art. 136 del Codice della Strada.

  • Obbligo d’iscrizione anagrafica dopo i 90 giorni (nel caso tu voglia stabilire la residenza in Italia).
  • Trascorsi 90 giorni devi effettuare l’iscrizione anagrafica presso l’Ufficio dell’Anagrafe del Comune nel quale desideri stabilire la residenza.
  • Una volta fatta l’iscrizione devi chiedere il rilascio del certificato d’iscrizione anagrafica che ti permetterà di fare gli altri documenti ovvero scelta del medico, carta d’identità, ecc.
  • I familiari al seguito del cittadino comunitario aventi cittadinanza dell’Unione Europea devono fare l’iscrizione anagrafica.
  • I familiari al seguito che possiedono la cittadinanza di un paese extracomunitario (non appartenente all’Unione Europea) devono fare richiesta di rilascio del titolo di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione; per l’ingresso nel territorio nazionale (italiano) devono avere un valido documento d’identità (passaporto, carta d’identità abilitata per l’espatrio, permesso di soggiorno).

Rivolgiti a noi per la richiesta di conversione della patente comunitaria

Conversione patente non comunitaria 

Per i cittadini extracomunitari è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro della patente di guida italiana.

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

  • Albania (accordo scaduto il 25 dicembre 2019)
  • Algeria
  • Argentina
  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
  • Filippine
  • Giappone
  • Israele (accordo scaduto il 10 novembre 2018)
  • Libano
  • Macedonia (aggiornamento dell’accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
  • Marocco (aggiornamento dell’accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
  • Moldova
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di San Marino
  • Serbia (accordo scaduto l’8 aprile 2018)
  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
  • Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
  • Taiwan
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
  • Uruguay (accordo scaduto il 17 maggio 2020)
  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

La conversione senza esami è possibile solo se:

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l’esame di revisione)

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.

  • Per traduzione giurata si intende una traduzione integrale della patente estera in lingua italiana, che deve essere certificata conforme al testo straniero:

    • dalla rappresentanza diplomatica – consolare dello Stato che ha rilasciato il documento di guida 

    oppure

    • da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile (normalmente un Cancelliere del Tribunale) la conformità al testo straniero

    Per traduttore ufficiale deve intendersi chiunque in grado di fornire una traduzione ‘ufficiale’ di un testo straniero, e cioè un soggetto che, particolarmente competente in lingue straniere, è in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della ‘ufficialità’ in forza di una preesistente abilitazione (iscrizione agli albi) o mediante successive procedure (ad esempio il giuramento).

Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni Stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all’Ufficio motorizzazione civile.

Paesi extracomunitari per i quali è necessaria la certificazione di autenticità dell’Ambasciata con visto Prefettura:

Argentina – Corea del Sud – Filippine – Giappone – Libano – Moldova (senza visto Prefettura)

Paesi extracomunitari per i quali è necessaria la certificazione di autenticità dell’Ambasciata richiesta dall’U.M.C. :

Brasile – Ucraina (Accordo valido fino al 29/05/2021) – Sri Lanka

Paesi per i quali è necessaria la traduzione della patente di guida che può essere effettuata dal:

a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario  (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere  ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);

b) Consolato con firma dei Funzionari consolari e legalizzata in Prefettura;

Algeria – Brasile – El salvador (Accordo valido fino al 04/08/2021) – Libano – Macedonia (convertibili solo formato card) – Marocco – Taiwan (solo il caso b) – Tunisia – Turchia (senza visto prefetture) – Ucraina (Accordo valido fino al 29/05/2021)

Dove posso richiedere la conversione della patente non comunitaria?

Presso l’Ufficio Motorizzazione Civile

  • domanda su modello TT2112 disponibile
  • attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
  • fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale. (Vedi –Certificato medico dematerializzato per patenti di guida )

cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale
    oppure
  • carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
  • se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documento di identità e, a seconda dei casi,
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto

La domanda per una pratica allo sportello dell’Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.

La persona delegata deve avere:

  • delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
  • proprio documento di identità originale
  • copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)

Per il rilascio di una patente di guida, per il conseguimento della patente, per il duplicato, la conversione, la riclassificazione e revisione, occorre fare una visita medica presso un medico abilitato per la verifica dell’idoneità psicofisica del candidato. Alla visita occorre portare

  • ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica
  • attestazione di versamento di €16,00 sul c/c 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione): n.b. per i medici operanti in Sicilia le modalità di attestazione del versamento sono definite dalla Regione
  • una foto recente formato tessera
  • solo nel caso di conseguimento della patente: un certificato sanitario rilasciato da un medico di fiducia che indichi le precedenti malattie dell’interessato
Al termine della visita il medico invia il certificato “dematerializzato”, in formato elettronico, al Ministero e rilascia una ricevuta all’interessato. Per la richiesta di rilascio della patente presso l’Ufficio motorizzazione civile occorre presentare la fotocopia della ricevuta della visita di idoneità psicofisica rilasciata dal medico, con data non anteriore a 3 mesi se la visita è effettuata da un medico monocratico, non anteriore a 6 mesi se è effettuata da una Commissione medica locale.

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e la redazione delle relative certificazioni ufficiali devono essere effettuati dai medici abilitati previsti dall’articolo 119 del Codice della strada.

Si tratta di

  • Medici delle Asl, militari e altri, definiti monocratici perché giudicano da soli
  • Commissioni mediche locali (CML), strutture composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale

La valutazione medica di idoneità è richiesta per

  • conseguimento patente
  • rinnovo patente
  • revisione patente
  • estensione ad una categoria di patente diversa da quella posseduta

Medici ASL, militari e altri

L’accertamento, tranne i casi di particolari condizioni sanitarie o di età, è effettuato da medici appartenenti a una delle seguenti strutture medico-legali:

  • A.S.L. territorialmente competente
  • Servizi di base del distretto sanitario
  • Servizi sanitari delle Ferrovie dello Stato
  • Medici militari
  • Ministero della Sanità
  • Polizia di Stato
  • Corpo nazionale Vigili del fuoco
  • Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Possono svolgere questa l’attività, se sono autorizzati, anche i medici militari in pensione e gli altri medici non più appartenenti alle strutture indicate, che abbiano fatto, per un certo numero di anni, visite di accertamento psico-fisico per patenti.
Gli stessi medici operano anche nelle agenzie di pratiche auto.

Ricerca medici abilitati

Commissione medica locale

Le Commissioni mediche locali sono strutture costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia.

L’accertamento di idoneità per la patente deve essere effettuato da una Commissione medica locale per:

  • situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
  • patenti speciali di mutilati e invalidi fisici
  • patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età

In questi casi le Commissioni mediche locali, sulla base delle condizioni cliniche rilevate, possono fissare una scadenza ridotta della patente rispetto allo standard.

Per chi è affetto da diabete 

  • per la patente A, B e BE la visita è effettuata dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che, sulla base delle condizioni cliniche rilevate, possono fissare una scadenza della patente ridotta rispetto allo standard
  • per la patente C, D, CE e DE la visita è effettuata da una Commissione medica locale integrata da un medico specialista diabetologo.

Rivolgiti a noi per la richiesta di conversione della patente non comunitaria

Tariffe motorizzazione per Sicilia, Valle d’Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Le tariffe, i bollettini e le modalità di pagamento delle pratiche di motorizzazione svolte in Sicilia, in Valle d’Aosta e nelle province del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia in alcuni casi non corrispondono a quanto indicato sul sito del Ministero. In queste regioni, infatti, gli uffici motorizzazione dipendono dal relativo ente locale e non dal Ministero. In questi casi per conoscere le informazioni corrette sui versamenti è possibile contattare l’ufficio motorizzazione oppure consultare i relativi siti web delle amministrazioni locali: Le informazioni sugli importi dei pagamenti e sui bollettini validi in Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Trento sono disponibili anche nel tariffario delle pratiche motorizzazione sul Portale dell’automobilista.