Modalità con le quali i cittadini di paesi terzi acquisiscono la cittadinanza italiana

Possedere la cittadinanza italiana vuol dire avere tutti i diritti sociali e politici.
I cittadini stranieri, in possesso di determinati requisiti il principale dei quali è la residenza, possono chiedere la cittadinanza italiana per:

Naturalizzazione ordinaria

I requisiti per la concessione della cittadinanza per residenti sono i seguenti:

  • Residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica)
  • 3 anni di attesa per discendenti di cittadini che siano stati italiani per nascita (fino al secondo grado) o per cittadini stranieri nati in Italia
  • 4 anni per cittadini comunitari
  • 5 anni per apolidi o rifugiati e per l’adottato maggiorenne
  • 10 anni per cittadini non comunitari
  • Reddito sufficiente
  • Integrazione sociale
  • Assenza di precedenti penali
  • Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica
  • Possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1del quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue per coloro che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo testo

Naturalizzazione speciale

I requisiti per la concessione della cittadinanza per matrimonio sono i seguenti:

  • In Italia: due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e registrazione) dopo ilmatrimonio
  • All’estero: tre anni dopo il matrimonio

Tali termini sono ridotti della metà nel caso di figli nati o adottati dai coniugi.

  • Validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto
  • Assenza di Giudizio di Condanna per reati per i quali la pena è di almeno 3 anni direclusione o di condanna da parte di un’autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici
  • Assenza di motivi in conflitto con la sicurezza della Repubblica
  • Possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue per coloro che non hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non sono in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo

Con Dichiarazione/Notifica

Art. 4.

  1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
    • se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquisire la cittadinanza italiana;
    • se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, edichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana;
    • se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno, di voler acquisire la cittadinanza
    • Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

Altre modalità di naturalizzazione non contemplate sopra

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 91 «la cittadinanza può esse reconcessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato».

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