Permesso di soggiorno
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Affidamento, adozione, motivi religiosi, residenza elettiva, studio (per periodi superiori a tre mesi), missione, asilo Politico (rinnovo), tirocinio formazione professionale, attesa riacquisto cittadinanza, attesa occupazione, permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lavoro Autonomo, lavoro Subordinato, lavoro sub-stagionale, famiglia, famiglia minore con minori di 14-18 anni, soggiorno lavoro art. 27, status apolide (rinnovo), conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva, duplicato Permesso, aggiornamento Permesso (inserimento figli).
La richiesta di rilascio e rinnovo prevede il pagamento di un contributo stabilito dalla legge in dipendenza del tipo di permesso; Il contributo per il permesso di soggiorno non è previsto per la richiesta di protezione internazionale, protezione internazionale e protezione umanitaria;
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino al ricevimento di comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Dal 6 Maggio 2023 per l’entrata in vigore della Legge n. 50/2023 non possono più essere convertiti i seguenti permessi:
L’articolo 7 del Testo Unico sull’Immigrazione impone a chiunque ospiti un cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine, di comunicare per iscritto alle autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore, anche nel caso di cessione di beni immobili, rustici o urbani situati nel territorio dello Stato. Trovi qui sotto il documento da riempire e presentare.